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Quadro europeo

L'articolo 50 dell'AI Act: la trasparenza sui contenuti generati

Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 impone obblighi di trasparenza diversi a chi fornisce un sistema di AI e a chi lo usa.

L'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, si applica dal 2 agosto 2026. Non contiene un obbligo unico: contiene obblighi diversi, rivolti a soggetti diversi, in situazioni diverse. La distinzione conta, perché la formulazione che circola più spesso — «bisogna dichiarare i contenuti fatti con l'AI» — non corrisponde a quello che la norma dice.

Chi fornisce il sistema

Chi immette sul mercato un sistema di AI destinato a interagire direttamente con le persone deve progettarlo in modo che l'interlocutore sappia di parlare con una macchina, a meno che non sia evidente per una persona ragionevolmente informata e attenta.

Chi fornisce un sistema che genera contenuti sintetici — testo, immagini, audio, video — deve fare in modo che quegli output siano marcati in un formato leggibile da una macchina e riconoscibili come generati o manipolati artificialmente. È un obbligo tecnico sul prodotto, non sull'utente: riguarda filigrane, metadati e sistemi di identificazione, non la dichiarazione che scrive chi usa lo strumento. Restano fuori i sistemi che svolgono una funzione di assistenza alla scrittura o alla modifica standard e che non alterano in modo sostanziale i dati forniti da chi li usa.

Chi il sistema lo usa

Gli obblighi di chi usa un sistema — nel linguaggio del regolamento, chi lo impiega — sono due, e sono circoscritti.

Il primo riguarda i deepfake: chi genera o manipola immagini, audio o video che somigliano a persone, luoghi o fatti reali, al punto da apparire autentici, deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Quando l'opera è manifestamente artistica, creativa, satirica o di finzione, l'informazione va data in modo da non ostacolare la fruizione dell'opera.

Il secondo riguarda il testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico: se è generato o manipolato da un sistema di AI, va dichiarato. L'obbligo però non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona, fisica o giuridica, ne assume la responsabilità editoriale. È l'eccezione che esclude dall'obbligo la gran parte dei testi che passano da una redazione o da un autore identificabile.

Un terzo obbligo riguarda chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica: le persone esposte vanno informate.

Quando e come

L'informazione va fornita in modo chiaro e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, e deve rispettare i requisiti di accessibilità. Il mancato rispetto degli obblighi dell'articolo 50 è sanzionabile fino a 15 milioni di euro o al 3 per cento del fatturato mondiale annuo, secondo l'importo più elevato.

Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, che offre un quadro operativo per dimostrare la conformità, con esempi di etichettatura, filigrana e dichiarazione.

Cosa l'articolo 50 non dice

Non stabilisce un obbligo generale, per chiunque usi uno strumento di AI, di dichiarare qualunque contenuto prodotto con il suo aiuto. Non riguarda i compiti universitari, le tesi di laurea o gli elaborati d'esame, che non sono testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Non impone di citare lo strumento in bibliografia. Non regola l'uso dell'AI nello studio.

Fatto documentale e nostra lettura

Il testo di questa pagina è una sintesi nostra dell'articolo 50, scritta per distinguere destinatari e situazioni. Non è un parere legale e non sostituisce la lettura della norma, che è collegata qui sotto e fa fede. Dove il regolamento usa termini definiti — fornitore, deployer, deepfake, contenuto sintetico — la definizione è quella dell'articolo 3 del regolamento stesso.

Perché riguarda gli atenei

Diversi documenti censiti in questo sito richiamano l'AI Act come cornice dei propri obblighi di trasparenza: le linee guida dell'Università di Parma, per esempio, citano espressamente il Regolamento (UE) 2024/1689. Il richiamo però non trasferisce agli studenti gli obblighi dell'articolo 50: quando un ateneo chiede di dichiarare l'uso dell'AI nella tesi, l'obbligo nasce dal regolamento di quell'ateneo, non dalla norma europea. L'AI Act è il contesto in cui quelle regole sono state scritte, e in alcuni casi la ragione per cui sono state scritte; la fonte dell'obbligo resta il documento dell'ateneo, che su ogni scheda trovi citato parola per parola.

Dove invece l'articolo 50 tocca direttamente l'università è nell'attività istituzionale: un ateneo che pubblica testi generati da AI per informare il pubblico, o materiali che rientrano nella definizione di deepfake, si trova fra i destinatari della norma — con l'eccezione della revisione umana e della responsabilità editoriale.

Fonte primaria: Regolamento (UE) 2024/1689 su EUR-Lex, testo italiano, articolo 50. Verificato il 14 settembre 2026; il testo pubblicato fa fede.

Regole ufficiali sull'intelligenza artificiale, ateneo per ateneo, con la fonte sempre accanto.